Confartigianato Livorno

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Notizia RIFIUTI del 19/03/2010

 

   SISTRI: controllo della tracciabilità dei rifiuti

 


SISTRI, sistema informatico di <br>Il 14 gennaio scorso è entrato in vigore il Decreto Ministeriale del 17 dicembre 2009 che prevede l’istituzione del SISTRI, il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, gestito dal Comando dei Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente.<br><br>Il sistema introduce una radicale riforma delle modalità documentali di gestione del ciclo dei rifiuti per quanto riguarda il trasporto e la gestione degli impianti, con la soppressione, a regime, dei registri di carico e scarico e del MUD per i rifiuti speciali.<br><br>Iscrizione<br>I soggetti obbligati ad iscriversi al SISTRI sono suddivisi in due gruppi, il primo dei quali è tenuto ad effettuare l’iscrizione entro il 28 febbraio, il secondo dal 13 febbraio al 30 marzo.<br>L’avvio del sistema è fissato per il 12 agosto.<br>Dopo tale data potranno aderire volontariamente i soggetti non obbligati.<br>L’iscrizione può essere effettuata via fax, telefono o tramite il sito www.sistri.it: il SISTRI mette a disposizione sul proprio sito le istruzioni e il materiale informativo; è disponibile anche un contact center per le imprese.<br>L’iscrizione è soggetta ad un contributo annuale, riferito all’anno di competenza, dovuto per ogni unità produttiva, ogni veicolo e differenziato a seconda dell’attività svolta, della tipologia e del quantitativo di rifiuti trattati.<br><br>Consegna dispositivi elettronici<br>A seguito dell’iscrizione saranno consegnati in comodato d’uso i dispositivi USB e la eventuale scatola nera, “black box”, da installare sui veicoli dei trasportatori. Per ottenere i dispositivi occorrerà esibire:<br><br>il modulo di autocertificazione generato dal SISTRI al momento dell’iscrizione <br>la ricevuta del pagamento del contributo annuale. <br>I dispositivi elettronici USB consentiranno agli iscritti al SISTRI di effettuare la comunicazione delle quantità e delle caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività, garantendo l’accesso in sicurezza al sistema informatico, la trasmissione dei dati, la firma elettronica delle dichiarazioni fornite e la memorizzazione delle informazioni sul dispositivo stesso.<br>Le Camere di Commercio stanno predisponendo la stipula di convenzioni con le organizzazioni rappresentative delle imprese per il rilascio dei dispositivi elettronici.<br>La consegna avverrà presso la sede della Camera di Commercio della provincia dove è ubicata la sede legale dell’operatore. Nel caso in cui quest’ultimo abbia anche una o più unità locali, la consegna avverrà presso la sede della Camera di Commercio ove è ubicata ciascuna unità locale.<br>Per i soggetti iscritti all’Albo Nazionale Gestori la consegna dei dispositivi USB verrà effettuata dalle Sezioni regionali dell’Albo presso le Camere di Commercio capoluogo di Regione.<br>Le Sezioni Regionali predisporranno anche l’installazione della “black box” sui mezzi dei trasportatori, che verrà effettuata presso officine autorizzate.<br><br>Officine autorizzate<br>Possono presentare domanda di autorizzazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare solo ed esclusivamente le Aziende di autoriparazione iscritte, ai sensi della L. 122/92, nella sezione elettrauto.<br>La domanda di autorizzazione deve essere presentata on-line, collegandosi al sito www.sistri.it, entrando nella sezione dedicata alle officine e cliccando sul link "domanda di autorizzazione", oppure scaricando il modulo di domanda ed inviandolo via fax al numero verde indicato sul sito.<br>Una volta accettata la domanda le imprese saranno convocate per un corso di formazione gratuito di 6 ore, nei luoghi e nelle date indicate sul portale SISTRI. La partecipazione al corso costituisce requisito necessario per diventare installatore autorizzato di black box.<br>Il Ministero dell'ambiente provvede alla formazione dell'elenco delle officine autorizzate ed alla sua pubblicazione sul portale SISTRI.<br><br>Tempistica<br><br>Soggetti tenuti Devono iscriversi al SISTRI Le CCIAA devono consegnare i dispositivi entro Il sistema diventa operativo entro <br>Produttori di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti <br>Produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività industriali, artigianali e di gestione rifiuti con più di 50 dipendenti. <br><br>Gestori di rifiuti (recuperatori, smaltitori, commercianti ed intermediari) e Consorzi <br><br>Enti e imprese che gestiscono i rifiuti urbani nella Regione Campania <br><br>Trasportatori di rifiuti speciali iscritti all’Albo Gestori <br><br>Trasportatori di rifiuti pericolosi da essi prodotti con più di 50 dipendenti <br> Entro 45 giorni dall’entrata in vigore -28 febbraio 2010 150 giorni dall’entrata in vigore <br>–13 giugno 2010 80 giorni dall’entrata in vigore <br>-13 luglio 2010 <br>Produttori di rifiuti pericolosi fino a 50 dipendenti <br>Produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività industriali, artigianali e di gestione rifiuti tra 11 e 50 dipendenti. <br><br>Trasportatori di rifiuti pericolosi da essi prodotti fino a 50 dipendenti <br> tra 30 e 75 giorni dall’entrata in vigore dal 13 febbraio al 30 marzo 2010 180 giorni dall’entrata in vigore <br>-13 luglio 2010 210 giorni dall’entrata in vigore<br>-12 agosto <br>Produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività industriali, artigianali e di gestione rifiuti fino a 10 dipendenti. <br>Produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da altre attività (servizi, commercio, edilizia, sanità)<br><br>Trasportatori di rifiuti non pericolosi da essi prodotti<br> Adesione volontaria <br>-Dal 12 agosto 2010 in poi<br> Nessuna scadenza Nessuna scadenza <br><br> <br><br>Rapporti con il MUD<br>Per il 2010 il MUD rimane immutato sia per quanto riguarda i soggetti obbligati sia per le modalità (che rimangono quelle “vecchie” già utilizzate negli anni passati).<br>A partire dal 2011 il MUD “dovrebbe” essere limitato ai soli soggetti che curano la raccolta dei rifiuti urbani (Comuni e aziende di igiene urbana.).<br><br>In Gazzetta il Decreto 15 Febbraio 2009, recante modifiche e integrazioni al D.M. 17 dicembre 2009, che proroga i termini per l'iscrizione e snellisce alcune procedure Proroga di 30 giorni per chi deve iscriversi al Sistri, regole più severe sulla videosorveglianza dei rifiuti e tempistica chiara delle comunicazioni al sistema centrale, ma anche alleggerimento degli oneri burocratici per alcune tipologie di imprese. <br><br>Con un decreto ministeriale dell'ultim'ora pubblicato sulla G.U. del 27 febbraio 2010 (due giorni prima della "deadline" del 1° marzo 2010 per l'adesione al Sistri) il Minambiente ha rimodulato le regole relative alla partenza del nuovo sistema di tracciamento telematico dei rifiuti, facendo non solo slittare a fine mese il termine entro cui il primo gruppo di soggetti individuato dal dm 17 dicembre 2009 dovrà iscriversi al sistema, ma rivedendo alcuni ingranaggi della complessa macchina in partenza. <br><br>Le nuove scadenze. <br> Il decreto sposta di 30 giorni i termini finali per l'iscrizione al Sistri: <br><br>i soggetti individuati dall'art. 1, comma 1, lett. a) del D.M. 17 dicembre dovranno aderirvi entro il 30 marzo 2010 (in luogo del 1° marzo); <br><br>i soggetti ex art. 1, comma 1, lett. b) , nel periodo tra il 15 marzo 2010 e il 29 aprile 2010 (in luogo della precedente finestra temporale fissata tra il 13 febbraio ed il 20 marzo 2010). <br><br>Videosorveglianza <br>Il decreto allarga il monitoraggio delle movimentazioni dei rifiuti, stabilendo che anche gli impianti di incenerimento, oltre a quelli di discarica, dovranno dotarsi di apparecchiature idonee a monitorare ingresso e uscita di automezzi dai loro siti. <br><br>Recupero/smaltimento rifiuti <br>I produttori di rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, di fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi (articolo 184, comma 3, lettera g), dlgs 152/06) e i soggetti che effettuano attività di recupero/smaltimento dovranno iscriversi al Sistri anche come «produttori», e ciò entro il 30 marzo 2010. I soggetti che effettuano recupero/smaltimento di rifiuti urbani saranno invece ammessi a un particolare regime di comunicazione dati disegnato dall'articolo 9 del D.M. 15 febbraio 2010. <br><br>Dotazione dispositivi Usb <br>Le imprese di raccolta e trasporto rifiuti identificate dall'articolo 212, comma 5 del dlgs 152/2006 aventi più sedi potranno limitarsi ad utilizzare un solo dispositivo Usb associandolo alla sede legale. Resta invece fermo l'obbligo di utilizzare una chiave Usb per ciascun veicolo utilizzato per il trasporto di rifiuti. <br><br>Iscrizione e pagamenti <br><br>L'iscrizione online al Sistri dovrà comprendere anche l'invio per mezzo di posta elettronica (iscrizionemail@sistri.it ) dei moduli elettronici di adesione disponibili sul sito del portale Sistri. Nuove modalità anche per il pagamento dei contributi dovuti ex Dm 17 dicembre 2009, ulteriormente diversificati in base alla tipologia del soggetto obbligato.<br><br>Movimentazione rifiuti pericolosi <br>Più strette le tempistiche per comunicare al Sistri le operazioni relative alla movimentazione dei rifiuti pericolosi. I produttori di tali beni a fine vita dovranno infatti comunicare al Sistri la movimentazione almeno 4 ora prima dell'operazione; i trasportatori di rifiuti dovranno invece indicare la movimentazione almeno 2 ora prima della stessa.<br><br> Estensione del cd. «regime particolare» <br> Il regime particolare stabilito dagli articoli 6 e 7 del decreto 17 dicembre 2009 in relazione alla comunicazione dati e alla tenuta dei documenti sarà esteso (secondo diverse declinazioni) ai produttori di rifiuti non pericolosi non inquadrati in organizzazioni di enti o imprese, alle imprese ex articolo 212, comma 5 del dlgs 152/2006 che effettuano trasporto transfrontaliero di rifiuti, alle strutture sanitarie pubbliche e private che producono rifiuti pericolosi. <br><br>Nozione di soggetto «delegato» <br>Ampliata, infine, la nozione di soggetto «delegato», che coinciderà con il soggetto incaricato formalmente dall'impresa all'utilizzo e alla custodia del dispositivo Usb, e che dunque non dovrà più necessariamente coincidere con il soggetto responsabile della gestione dei rifiuti per ciascuna unità locale dell'impresa. " <br><br>Modelli di iscrizione <br>Sono stati sostituiti i due modelli di iscrizione. I nuovi modelli da utilizzare sono allegati al Decreto.<br><br> <br><br>Per ulteriori informazioni e per scaricare i moduli di iscrizione consultare il sito www.sistri.it. L'assistenza all'iscrizione è effettuata direttamente da SISTRI, tramite la mail infosistri@sistri.it e il numero verde 800-003836.<br>

 

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