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Notizia 456 del 31/10/2011

 

   SAN VINCENZO LIBERALIZZAZIONE ORARI APERTURA

 


LIBERALIZZAZIONE, IN VIA SPERIMENTALE, DEGLI ORARI ESERCIZI COMMERCIALI IN SEDE FISSA E DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE<br><br>Di seguito riportiamo estratto delll'ordinanza n° 332 del 28/10/2011 del Comune di San Vincenzo (LI) in materia di apertura e chiusura dei pubblici esercizi ed esercizi commerciali.<br><br>1. dalla data del 28/10/2011, devono intendersi abrogati i seguenti obblighi:<br> a. rispetto degli orari di apertura e di chiusura<br> b. obbligo della chiusura domenicale e festiva<br> c. obbligo della giornata di chiusura infrasettimanale (mezza o intera che fosse)<br><br>2. L’eventuale chiusura infrasettimanale, di una o più intere o mezze giornate, è determinata liberamente dai singoli esercenti;<br><br>3. Gli esercenti, rendono noto al pubblico l’orario di apertura e chiusura e l’eventuale orario di chiusura per riposo settimanale effettuati, mediante cartelli ben visibili anche dall’esterno o altri<br>mezzi idonei di informazione;<br><br>4. Con l'ordinanza n° 332, si intendono revocate tutte le precedenti ordinanze in materia e ogni norma contrastante con la presente disciplina;<br><br>5. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare il presente atto a seguito degli esiti del pronunciamento della Corte Costituzionale e/o di eventuali accordi raggiunti tra i soggetti della<br>concertazione individuati dall’art. 80, comma 2 della LR n° 28/2005 e s.m.i.;<br><br>6. Copia della presente ordinanza dovrà essere pubblicata all’Albo Pretorio e trasmessa, oltre che alle consuete Autorità, ai titolari delle attività interessate, alle Associazioni di Categoria e dei Consumatori ed alle organizzazioni sindacali, nonché agli organi di vigilanza e controllo, alla stampa locale e pubblicata sul sito internet del Comune; <br><br>7. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, ai sensi dell’art. 21 Legge 6 dicembre 1971 n° 1034, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 9 D.P.R. 24 dicembre 1971 n° 1199, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore.

 

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