Confartigianato Livorno

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Notizia 555 del 07/01/2013

 

   CONTRIBUTI SU GASOLIO PER AUTOTRASPORTATORI

 


DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTI CON GLI UTENTI<br>Ufficio per le accise, per le esenzioni e per le agevolazioni fiscali<br>00143 ROMA, Via M. Carucci, 71 – Telefono +39 06 50246556 – Fax +39 06 50245024 - e-mail: dogane.tributi.accise@agenziadogane.it<br>RU 151656<br>Rif.:<br>Allegati:<br>Roma, 28.12.2012<br>Alle Direzioni regionali, interregionali e<br>provinciali dell’Agenzia delle Dogane<br>e dei Monopoli<br>LORO SEDI<br>Agli Uffici delle Dogane<br>LORO SEDI<br>Agli Uffici di diretta collaborazione del<br>Direttore<br>SEDE<br>Alle Direzioni centrali<br>SEDE<br>Al Dipartimento delle Finanze<br>Via Pastrengo n. 22<br>00185 ROMA<br>(df.dirgen.segreteria@finanze.it)<br>Al Comando generale della Guardia<br>di Finanza - Ufficio operazioni<br>Viale XXI aprile n. 55<br>00162 ROMA<br>(urp@gdf.it)<br>Al Ministero dello Sviluppo Economico<br>e Infrastrutture e Trasporti<br>Direzione Generale per il trasporto<br>stradale e per l’intermodalità<br>ROMA<br>(segreteria.apc@mit.gov.it)<br>Alle Regioni a statuto ordinario<br>Alle Regioni a statuto speciale<br>Alle Province autonome di<br>TRENTO<br>BOLZANO<br>Al Comitato Centrale Albo degli<br>Autotrasportatori<br>Via G. Caraci n. 36<br>ROMA<br>(segreteria@alboautotrasporto.it)<br>2<br>Alla Confindustria<br>Viale dell’Astronomia n. 30<br>(fax 06/5923713)<br>All’E.N.I.<br>P.le Mattei n.1<br>ROMA<br>(fax 06/59825995)<br>All’Unione Petrolifera<br>Via del Giorgione n. 129<br>ROMA<br>(fax 06/59602925)<br>All’Assopetroli<br>Largo dei Fiorentini n. 1<br>ROMA<br>(assopetroli@confcommercio.it)<br>Alla Federpetroli<br>P.za S. Giovanni n. 6<br>FIRENZE<br>(fax 055/2381793)<br>All’Assocostieri<br>Via di Vigna Murata n. 40<br>00143 ROMA<br>(assocostieri@assocostieri.it)<br>All’Assogasliquidi<br>V.le Pasteur n. 10<br>ROMA<br>(assogasliquidi@federchimica.it)<br>Alla Confcommercio<br>P.za G. Belli n. 2<br>ROMA (confcommercio@confcommercio.it)<br>Alla Confesercenti<br>Via Farini n.5<br>ROMA<br>(fax 06/4746556)<br>All’AGCI<br>V.le Palmiro Togliatti<br>ROMA<br>(info@agci.it)<br>3<br>All’ANITA<br>Via Oglio n. 9<br>ROMA<br>(anita@anita.it)<br>Alla CONFETRA<br>Via Panama n. 62<br>ROMA<br>(confetra@confetra.com)<br>All’ASSTRA<br>Piazza Cola di Rienzo, 80/a<br>ROMA<br>(fax 06/68603555)<br>Al CUNA (Coordinamento<br>Unitario Autotrasporto)<br>Via Nomentana n. 248<br>ROMA<br>(fax 06/86212589)<br>Alla Federcorrieri<br>Via Sammartini n. 33<br>MILANO<br>(segreteria@federcorrieri.it)<br>Alla FITA<br>Via Guattani n. 13<br>ROMA<br>(fax 06/44249506)<br>All’ANEF–Associazione<br>Nazionale Esercenti<br>Funiviari<br>Via Padova n. 27<br>ROMA<br>(fax 06/33628904)<br>All’ANAV<br>P.za Esquilino,29<br>ROMA<br>(anavmail@tin.it)<br>Alla Federazione Autotrasportatori<br>Italiani<br>Via Bacchiglione n. 16<br>MILANO<br>(segremilano@conftrasporto.it)<br>4<br>Alla Grandi reti Soc. Cons. a.r.l.<br>Via Monferrato n.7<br>MILANO<br>(fax 02/48012170)<br>Al Consorzio italiano g.p.l.<br>autotrazione<br>Via IV novembre n. 7<br>CASALECCHIO DI<br>RENO(BO)<br>(fax 051/254440)<br>All’U.N.C.I.<br>Unione Nazionale Cooperative<br>Italiane<br>Via San Sotero n. 32<br>00165 ROMA<br>(info@unci.eu)<br>All’Assogasmetano<br>BOLOGNA<br>(info@assogasmetano.it)<br>Al Comitato tecnico professionale<br>GPL<br>Via Larga, 8<br>20122 MILANO<br>(info@ctpgpl.it)<br>OGGETTO:<br>Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. Rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel quarto trimestre dell’anno 2012. Disponibilità software.<br>A partire dal 1° gennaio dell’anno in corso, a seguito delle modifiche che l’art.61 del D.L. 24.1.2012, n.1 - convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n.27 – ha introdotto nel testo del DPR 9.06.2000, n. 277, recante la disciplina dell’agevolazione fiscale a favore degli esercenti l’attività di autotrasporto, la dichiarazione utile alla fruizione del beneficio in oggetto deve essere presentata con periodicità trimestrale, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare.<br>5<br>Pertanto, con riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2012 la dichiarazione in questione va presentata a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 gennaio pp.vv.<br>I) Disponibilità del software<br>Sul sito internet di questa Agenzia, all’indirizzo www.agenziadogane.gov.it (In un click – Accise - Benefici per il gasolio autotrazione 4° trimestre 2012) è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione da consegnare, insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico - floppy disk o cd rom - al competente Ufficio delle Dogane o all’Ufficio delle Dogane di Roma I (per gli esercenti comunitari non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia), i cui indirizzi e recapiti telefonici sono reperibili sul sito predetto.<br>Al fine di semplificare gli adempimenti connessi alla compilazione della dichiarazione relativa al trimestre in questione, il software suddetto consente, aprendo il file relativo alla dichiarazione di un periodo precedente, il caricamento automatico dei dati identificativi dell’impresa e del dichiarante nonché di quelli relativi alle targhe dei mezzi i cui consumi possono essere ammessi al beneficio in parola.<br>Tutti i dettagli sono descritti nel “Manuale utente” pubblicato insieme al software in parola.<br>II) Importi rimborsabili<br>In attuazione dell’art. 61, comma 4, del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012, tenuto conto dei rimborsi riconosciuti in ragione dei precedenti aumenti dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, si evidenzia che la misura del beneficio riconoscibile è pari a:<br>- € 214,18609 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2012.<br>III) Aventi diritto, termini e modalità di fruizione del rimborso<br>Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione, ferma restando l’esclusione dei soggetti che operano con mezzi di peso inferiore a 7,5 tonnellate, si ribadisce che hanno diritto al beneficio sopra descritto:<br>6<br>a) gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;<br>b) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;<br>c) le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;<br>d) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.<br>Attesa la non accoglibilità delle istanze presentate dai soggetti in capo ai quali non ricorre il presupposto di cui alla lettera a), si raccomanda agli Uffici di questa Agenzia lo scrupoloso riscontro delle dichiarazioni presentate dagli aventi diritto sopra distinti.<br>Le Direzioni regionali, interregionali e provinciali in indirizzo vorranno provvedere ad impartire le opportune indicazioni agli Uffici dipendenti nonché a rappresentare alla scrivente eventuali problematiche e criticità.<br>Per ottenere il rimborso dell’importo sopra evidenziato, ai fini della restituzione in denaro o dell’utilizzo in compensazione degli stessi, i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) presentano, pertanto, l’apposita dichiarazione agli Uffici delle dogane territorialmente competenti con l’osservanza delle modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, (G.U. n. 238 dell’11 ottobre 2000) entro il sopraindicato termine del 31 gennaio 2013.<br>Per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 61 sopra menzionato, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al terzo trimestre dell’anno in corso potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2013.<br>Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del DPR n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, le quali dovranno, quindi, essere presentate entro il 30 giugno 2014.<br>Si evidenzia, inoltre, che a norma del comma 2 del ripetuto art. 61 del D.L. n. 1/2012, rispetto ai crediti riconosciuti con riferimento ai consumi effettuati nel<br>7<br>corso dell’anno 2012 non operano le limitazioni previste dall’art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007. Tali crediti potranno, quindi, essere compensati anche ove l’importo complessivo annuo dei crediti d’imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel “QUADRO RU” del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di € 250.000, indicato dall’art. 53 sopra richiamato.<br>Per la fruizione dell’agevolazione con Mod. F24, deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740.<br>Per l’accreditamento su conto corrente in altro Stato dell’U.M.E. è richiesta l’indicazione dei codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International bank address number).<br>Come già evidenziato in passato, si conferma che: i soli esercenti l’attività di trasporto di persone di cui alle suddette lettere b), c) e d) possono comprovare i consumi di gasolio per autotrazione, dichiarati ai fini della fruizione del beneficio in parola, anche con scheda carburante; gli esercenti l’attività di autotrasporto di merci, di cui alla suddetta lettera a), sono tenuti a comprovare i consumi effettuati mediante le relative fatture di acquisto.<br>IV) Invio telematico delle dichiarazioni<br>Si rammenta, ancora, che gli utenti interessati possono inviare le proprie dichiarazioni anche per mezzo del Servizio Telematico Doganale –E.D.I.<br>A tal riguardo, si ribadiscono le modalità tecniche ed operative finalizzate all’utilizzo del sistema suddetto, già evidenziate con la nota RU 59316 del 07.05.2010. In particolare: gli utenti interessati devono richiedere all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, qualora non ne siano già in possesso, l’abilitazione all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale –E.D.I.; le istruzioni per la richiesta dell’abilitazione, nonché le modalità tecniche ed operative di trasmissione dei dati per il tramite del Servizio Telematico Doganale, sono disponibili sul sito di questa Agenzia, all’indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it , nella specifica sezione ad esso relativa.<br>8<br>Per la predisposizione dei file, relativi alle dichiarazioni, da inviare a mezzo del Servizio Telematico Doganale è possibile: utilizzare il software disponibile secondo le istruzioni contenute nel Manuale utente (capitolo 5) pubblicato sul sito di questa Agenzia nella sezione “Accise - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 4° trimestre 2012 - Software gasolio autotrazione 4° trimestre 2012”; fare riferimento al “tracciato record”, pubblicato sul sito di questa Agenzia nella sezione “Accise - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 4° trimestre 2012 - Software gasolio autotrazione 4° trimestre 2012”.<br>Tutto ciò premesso, si sottolinea che, al fine dell’invio telematico in questione, è assolutamente indispensabile che i soggetti che procedono a tale invio siano stati preventivamente abilitati all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale –E.D.I. Non sono consentite ulteriori modalità di invio telematico.<br>* * * * *<br>Conclusivamente, si ricorda che, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n.445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico predetto è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.<br>Allorché, poi, il dichiarante venga ammesso alla fruizione dei benefici per il settore dell’autotrasporto sulla base di dichiarazioni non conformi alla realtà, si rende applicabile la disposizione di cui all’art. 75 del predetto DPR n. 445/2000, con conseguente decadenza dai benefici ottenuti per effetto della dichiarazione infedele.<br>Il Direttore Centrale ad interim<br>Ing. Walter De Santis<br>Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93

 

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