Confartigianato Livorno

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Notizia 488 del 08/07/2013

 

   Novità in materia di lavoro "D.L. 26 giugno/2013"

 


Novità in materia di lavoro introdotte dal D.L. 26 giugno/2013. Ecco le principali:<br>- vengono nuovamente introdotti intervalli più flessibili per la riassunzione a tempo determinato. La pausa tra un contratto a termine e l’altro torna da 10 a 20 giorni, a seconda della lunghezza del contratto iniziale;<br>- viene estesa ai co.co.pro. ed agli associati in partecipazione la normativa contro le dimissioni in bianco, con conseguente obbligo di convalida in base alle modalità previste dalla legge Fornero;<br>- previsto un contributo mensile, pari al 50% dell’ indennità Aspi residua, al datore che assuma a tempo pieno e indeterminato un lavoratore beneficiario del trattamento economico previsto dall’Assicurazione sociale per l’impiego;<br>- previsto un premio della durata 18 mesi, erogato sotto forma di decontribuzione di 1/3 sulla retribuzione lorda fino ad un massimale mensile di € 650, per l’assunzione di giovani, di età compresa tra i 18 e i 29 anni, effettuate con contratto tempo indeterminato entro il 30 giugno 2015. È necessario che il lavoratore presenti (almeno) una di questi tre requisiti: a) sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi b) sia privo di un diploma di scuola media superiore o professionale c) viva da solo con una o più persone a carico.<br>Indiicaziionii Miiniistteriiallii iin matteriia dii rapporttii dii collllaboraziione ffamiilliiare nell<br>compartto arttiigiiano<br>Per i cosiddetti familiari “occasionali” nel settore artigiano, il personale ispettivo del Ministero del lavoro dovrà necessariamente considerare le prestazioni rese da familiari (parenti o affini dell’imprenditore artigiano) pensionati o impiegati full time presso altro datore di lavoro, quali collaborazioni occasionali di tipo gratuito, tali da non richiedere né l’iscrizione nella Gestione assicurativa INPS di relativa competenza né, tantomeno, da ricondurre alla fattispecie della subordinazione. In tutti gli altri casi, il carattere di aiuto, a mero titolo di obbligazione morale, ovvero senza corresponsione alcuna di compensi, si presume soltanto nel caso di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado (anche studenti), rese in caso di temporanea impossibilità dell’artigiano nell’espletamento della propria attività lavorativa e per un periodo complessivo nell’anno solare non superiore alle novanta giornate nell’anno solare. Resta ferma, in ogni caso, la necessaria iscrizione del collaboratore, anche “occasionale”, all’assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ex DPR n, 1124/1695.<br>Si ricorda, in ultimo, che è stata prevista la soppressione del certificato medico di idoneità per l’assunzione degli apprendisti (peraltro già abolita ad opera della L.92/12) e dei lavoratori minorenni. Pertanto, a far data dal 22 giugno 2013 gli obblighi di cui sopra non saranno più esigibili e non saranno più conseguentemente applicabili le relative sanzioni a carico dei datori di lavoro.

 

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