
Con l'ordinanza n° 152 del 28/10/2011, il Comune di Campiglia Marittima (LI) ha abrogato gli obblighi di rispetto degli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi ed attività al commercio. Di seguito riportiamo estratto dell'ordinanza sopra citata:
1. dalla data odierna devono intendersi abrogati i seguenti obblighi: a) rispetto degli orari di apertura e di chiusura b) obbligo della chiusura domenicale e festiva c) obbligo della giornata di chiusura infrasettimanale (mezza o intera che fosse)
2. L’eventuale chiusura infrasettimanale, di una o più intere o mezze giornate, è determinata liberamente dai singoli esercenti;
3. Gli esercenti, rendono noto al pubblico l’orario di apertura e chiusura e l’eventuale orario di chiusura per riposo settimanale effettuati, mediante cartelli ben visibili anche dall’esterno del locale o altri mezzi idonei di informazione;
4. Con il presente atto, si intendono revocate tutte le precedenti ordinanze in materia e ogni norma contrastante con la presente disciplina;
5. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare il presente atto a seguito degli esiti del pronunciamento della Corte Costituzionale e/o di eventuali accordi raggiunti tra i soggetti della concertazione individuati dall’art. 80, comma 2 della LR 28/2005 e s.m.i.;
6. Copia della presente ordinanza dovrà essere pubblicata all’Albo Pretorio e trasmessa, oltre che alle consuete Autorità, alle Associazioni di Categoria e dei Consumatori ed alle organizzazioni sindacali, nonché agli organi di vigilanza e controllo, alla stampa locale e pubblicata sul sito internet del Comune;
7. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, ai sensi dell’art. 21 della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 24 dicembre 1971 n. 1199, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore.
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